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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.69.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
0.1.69.1.

  All'articolo 13-bis, al comma 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati nelle proprie liste attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
   b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:.

em. 1.69.