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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.34. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.34.

  Al comma 5 apportare le seguenti modifiche:
   1) sopprimere le lettere a) b) e c);
   2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti due righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di due preferenze di genere, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del presente decreto legislativo»;
   3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, si aggiunge il seguente comma:
  “2. Con la matita di cui al comma 1 si indica un massimo di due voti di preferenza per candidati di genere differente. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome di un massimo di due candidati preferiti che siano di genere differente, compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni”»;
   b) al comma 6, capoverso «articolo 15», numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;
   c) al comma 9, capoverso comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione», sono sostituite dalle seguenti: «che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».