Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere con le seguenti: deve essere previsto l'ordine alternato di genere. Altresì, a pena di inammissibilità, i capolista nei collegi non possono essere rappresentati in misura superiore al cinquanta per cento da persone dello stesso genere.