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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.018. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
  2-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente: «La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».
   b) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori».
   c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».
   d) La tabella A allegata alla legge è sostituita dalla tabella A di cui al seguente allegato 1:

Allegato 1
(Articolo 4)

«Tabella A

Circoscrizioni elettorali

  Circoscrizioni
  I - Italia nord-occidentale (Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia) - Milano
  II - Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia Giulia-Emilia-Romagna) - Venezia
  III - Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio) - Roma
  IV - Italia meridionale (Abruzzo-Molise-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria) - Napoli
  V - Sardegna - Cagliari
  VI - Sicilia - Palermo.