Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
2-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente: «La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale».
b) al comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e da non più di 10.000 elettori».
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».
d) La tabella A allegata alla legge è sostituita dalla tabella A di cui al seguente allegato 1:
Allegato 1
(Articolo 4)
«Tabella A
Circoscrizioni elettorali
Circoscrizioni
I - Italia nord-occidentale (Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria-Lombardia) - Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli Venezia Giulia-Emilia-Romagna) - Venezia
III - Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio) - Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo-Molise-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria) - Napoli
V - Sardegna - Cagliari
VI - Sicilia - Palermo.