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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.017. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 3.
(Modifiche al sistema di elezione del Parlamento europeo).

  1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
  2. Dopo il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «nel caso di espressione di più preferenze, almeno una deve riguardare candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.
  3. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 1-bis) è abrogato;
   b) al numero 2), le parole: «di cui al numero 1-bis)» sono soppresse.