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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.011. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
2.011.

  Dopo l'articolo 2 inserire i seguenti:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001 n. 459, apportare le seguenti modifiche:
  al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» aggiungere le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni».

  2. Possono esercitare il diritto di cui al comma 1, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.

Art. 2-ter.

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, aggiungere il seguente:
  «4-bis. – I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al Comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'Interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli Esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3 comma 1».

Art. 2-quater.

  1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei «cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2.
  In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.
  2. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero.
  Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine dei periodo di permanenza.
  3. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo - non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione dei comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
    3) Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 2-quinquies.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione del referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.