Al comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: Nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.