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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.79. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
1.79.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis.(Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-ter. – 1. Per la designazione dei candidati alla elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo la parità di genere.
  Le elezioni di cui al comma precedente avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 9 lettera b) dopo le parole: un ordine numerico sono inserite le seguenti: ai sensi dell'articolo 1 comma 8-bis.