Al comma 21, capoverso Art. 93-bis apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis Tra le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno presentate nella medesima circoscrizione, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
b) al comma 4, secondo periodo dopo le parole: «non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1.» sono aggiunte le seguenti: «A pena di inammissibilità, in ciascuna lista circoscrizionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.