Al comma 16, lettera a), capoverso 3), dopo la lettera b) inserire la seguente:
c) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 16, lettera a):
al capoverso 4), primo periodo, sostituire le parole: «lettera b» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
al capoverso 6), dopo le parole: «almeno il 5 per cento dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 7 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni territorialmente contigue in cui si sono presentate, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a un quarto della popolazione nazionale»;
al capoverso 9), ultimo periodo, sostituire le parole: «lettera b)» con le seguenti: «lettere b) e c)»;
al capoverso 10), sostituire le parole: «lettera b» con le seguenti: «lettere b) e c)».