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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.151. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
1.151.

  Al comma 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «plurinominali» di cui al comma 1, numero 3), lettere a) e b), e numero 10) primo periodo, è sostituita dalla parola: «uninominali»;
   b) la parola; «plurinominale» di cui al comma 1, numero 6) è sostituita dalla parola: «uninominale»;
   c) al comma 1, numero 10, lettera f), il secondo periodo è soppresso;
   d) al comma 1, numero 10, la lettera g) è soppressa;
   e) al comma 6, le parole: «nei collegi plurinominali della» sono sostituite dalla parola: «nella».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:
  Art. 16-bis. – 1. All'articolo 58, comma 2, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero sul nome del relativo candidato nel collegio uninominale ovvero su entrambi».

  Art. 16-ter. – 1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «sulla base dei migliori risultati ottenuti, in termini percentuali, dalla lista in ciascun collegio uninominale della circoscrizione»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi delle altre liste della medesima coalizione ammesse al riparto dei seggi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste seguendo le norme di cui all'articolo 83»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «Qualora la lista di cui al comma 1 non sia collegata in alcuna coalizione ovvero qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare, si procede ai sensi del comma 2 nei confronti di tutte le altre liste ammesse al riparto dei seggi».

  3. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista ha ottenuto il miglior risultato in un collegio uninominale diverso da quello il cui seggio è rimasto vacante».
   b) sostituire la tabella «A» allegata alla presente legge con quelle di cui all'allegato unico della legge n. 277/1993;
   c) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
  «Art. 3. – (Norma di delega per l'individuazione dei collegi uninominali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o, se istituita, della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento, da una Commissione, la quale è nominata, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dal Presidente della Camera dei deputati ed è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Camera dei deputati provvede alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Presidente della Camera dei deputati. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero»;
   d) dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
  «4-bis. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserire, ricomprendendolo nel titolo III, il seguente articolo 10-bis:
  «Art. 10-bis. – (Elezioni primarie). – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati organizzano elezioni primarie per la selezione dei candidati ai sensi delle seguenti disposizioni, che costituiscono norme generali cui gli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati devono attenersi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
  2. Le elezioni primarie si svolgono in una domenica compresa tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente alla data nella quale ha termine la legislatura e stabilita da un decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  3. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e sempre che le elezioni primarie non si siano già svolte nei termini del precedente comma, queste si svolgono la seconda domenica successiva alla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scioglimento. In tal caso il decreto di convocazione dei comizi di cui all'articolo 11 è emanato e pubblicato unitamente a quello di scioglimento e, fermo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 11, il termine di cui al comma 3 della medesima disposizione è aumentato di un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra la data di pubblicazione del decreto e quella di svolgimento delle elezioni primarie.
  4. Le elezioni primarie sono organizzate in autonomia da ciascun partito o gruppo politico organizzato nel rispetto dei seguenti principi:
   a) attraverso le elezioni primarie sono selezionati almeno tre quarti dei candidati in ogni circoscrizione di cui alla tabella “A” allegata al presente Testo unico, con arrotondamento all'unità superiore;
   b) la regolarità delle procedure è assicurata, eventualmente anche mediante un organo interno di garanzia, dai partiti o dai gruppi politici organizzati, i quali tengono traccia di tutte le operazioni e, al termine delle stesse, inviano una relazione dettagliata alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, denominata di seguito “Commissione”. La Commissione vigila sulla regolarità delle procedure e sul rispetto delle presenti norme, potendo chiedere chiarimenti ai partiti o ai gruppi politici organizzati e segnalando eventuali violazioni all'autorità giudiziaria o all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12. La Commissione, in ciascuna regione, opera mediante l'assistenza degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 13;
   c) l'elettorato attivo è riconosciuto agli iscritti ai partiti o ai gruppi politici organizzati aventi l'elettorato attivo di cui all'articolo 5, comma 1, e, a discrezione di questi, anche agli iscritti in un apposito registro tenuto dai medesimi partiti o gruppi politici. A tale registro possono iscriversi, fino al giorno precedente alla consultazione, gli elettori di cui all'articolo 5, comma 1, che intendano partecipare alle elezioni primarie, previa sottoscrizione di una dichiarazione di adesione ad una carta di principi che ciascun partito o gruppo politico ha cura di presentare, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto che fissa la data delle elezioni primarie, alla Commissione. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dotarsi della carta di principi anche in precedenza alla convocazione delle elezioni primarie, comunicandola alla Commissione; in tal caso essi hanno titolo a comunicare l'adozione di una nuova carta o di modifiche alla stessa entro il termine di cui al secondo periodo. Ogni elettore può partecipare alle elezioni primarie di un solo partito o gruppo politico organizzato; se tale obbligo è violato, il voto è nullo e all'elettore è applicata una sanzione amministrativa da cinquecento a millecinquecento euro;
   d) i candidati che partecipano alle elezioni primarie devono essere in possesso del requisito di elettorato passivo previsto dall'articolo 6, comma 1.

  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elezioni primarie promosse da partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare coalizioni di liste».