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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.113. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
1.113.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  «15-bis. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
  2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, al fine di garantire il rispetto della chiara volontà dell'elettore:
   a) se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista;
   b) se l'elettore traccia un segno sul nominativo di uno o più candidati di una medesima lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, il voto è comunque attribuito alla lista che ha presentato il candidato o i candidati prescelti;
   c) se l'elettore traccia un altro segno che non inficia la sua chiara volontà, tale segno non comporta l'annullamento del voto».