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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/01/2014  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
  6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014.

  E dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) i collegi plurinominali sono costituiti, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come sostituito dalla presente legge, garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del venticinque per cento, in eccesso o in difetto.

  2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperta prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.
  6. Fino alla data di entrata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni del Senato della Repubblica così come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014.