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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.07. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
2.07.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni in materia di conflitto di interessi).

  1. I membri del Parlamento, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tal fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dal presente articolo, volte ad evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra il mandato svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
  2. Sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui i membri del Parlamento versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo.
  3. Il mandato parlamentare è incompatibile con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; è ammesso soltanto il cumulo tra mandato parlamentare e cariche di governo statali;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   c) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominati, in enti senza scopo di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo statale, regionale e locale;
   d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  4. L'incompatibilità sussiste anche quando le predette attività, cariche o funzioni sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  5. Il titolare del mandato parlamentare, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra gli incarichi e le funzioni indicati al comma 3 e il mandato parlamentare. Nel caso in cui opti per il mandato parlamentare, da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la propria posizione professionale e progressione di carriera.
  7. Il mandato parlamentare è altresì incompatibile con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero, in caso di società quotate in mercati regolamentati, di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da parte del membro del Parlamento, del coniuge, del convivente di fatto o dei parenti o affini entro il secondo grado, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, della difesa e dell'energia, del credito e del risparmio, della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale. In tal caso, l'interessato, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve optare tra il mantenimento delle suddette partecipazioni di controllo e il mandato parlamentare.
  8. Entro 20 giorni dalla data della proclamazione l'interessato è tenuto a depositare presso la Giunta delle elezioni della Camera di appartenenza, apposita dichiarazione in cui deve indicare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 3 e 7. Ogni variazione degli elementi di tale dichiarazione deve essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, entro venti giorni dalla sua realizzazione.
  9. La Giunta delle elezioni accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni presentate. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione sul sito internet della Camera o del Senato, in apposita sezione dedicata al conflitto di interessi dei membri del Parlamento.
  10. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni, e comunque durante l'intera durata del mandato parlamentare, la Giunta delle elezioni procede al l'accertamento d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dai commi 3 e 7 e ne verifica l'effettiva rimozione.
  11. Nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità, la Giunta delle elezioni ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare.
  12. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento con cui la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica lo invita ad optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mandato parlamentare anche nel caso in cui la causa di incompatibilità sopravvenga, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare.