Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Tiolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione ovvero, in assenza di questa, il 1o gennaio 2016.
2. Il comma 1 non si applica alle norme di delega per la determinazione dei collegi elettorali, le quali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.