Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. (Entrata in vigore). – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II e dell'articolo 94 della Costituzione e, in mancanza, a decorrere dalla data della prima riunione delle nuove Camere della legislatura successiva a quella in corso.