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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.04. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
2.04.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 3. – 1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è di quindici giorni dal decreto di convocazione. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti a cinque giorni».