Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – 1. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di convocazione dei comizi elettorali, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 è di quindici giorni dal decreto di convocazione. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono ridotti a cinque giorni».