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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.0333. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
2.0333.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 3.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 della presente legge, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 km dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni».
  2. Possono esercitare il diritto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente.

Art. 4.

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. – 1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica manterranno tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui all'articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero dandone comunicazione, attraverso comunicazione scritta o attraverso posta certificata, al comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.
  2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione estero, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli affari esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvederanno ad inserire gli stessi negli elenchi speciali del registro di cui all'articolo 3, comma 1».

Art. 5.

  1. Ciascun ufficio diplomatico e consolare provvede a realizzare un registro costantemente aggiornato dei «cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» utilizzando le dichiarazioni di cui al comma 2. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico provvede a realizzare un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini, tra quelli già inseriti nel registro, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero con la comunicazione di cui all'articolo 7 della presente legge.
  2. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli affari esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, ove possibile i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Fermo restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerarsi obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione estero, in tal caso l'iscrizione al portale deve avvenire inderogabilmente entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo viene automaticamente cancellato dal registro al termine dei periodo di permanenza.
  3. All'articolo 5 della legge della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «I cittadini che – sebbene risultano iscritti al registro di cui al comma 1 del presente articolo – non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 2 della presente legge restano iscritti nelle liste della sezione dei comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si terra altresì conto dei dati dell'elenco speciale di cui al comma 1 del presente articolo».

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto per i cittadini italiani temporaneamente all'estero).

  1. Gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che si trovano temporaneamente all'estero per una durata complessiva di almeno 1 mese, e non maggiore di dodici mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero, i loro familiari conviventi, possono chiedere, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di esercitare il loro voto per corrispondenza nelle circoscrizioni di appartenenza nel territorio nazionale, previste dalla legge elettorale, nei modi e nei termini di cui al comma 2.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte dei cittadini di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione dell'istituzione, presso ciascun consolato, di un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell'elenco dei cittadini italiani temporaneamente all'estero, finalizzato alla predisposizione delle operazioni elettorali;
   b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;
   c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e che intendano avvalersi della procedura del voto per corrispondenza, di inviare entro il quarantesimo giorno che precede le votazioni, una comunicazione all'ufficio elettorale presso il consolato, con allegato il numero identificativo del proprio passaporto o di altro documento di identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell'interno, e la documentazione attestante il temporaneo domicilio all'estero e il relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza;
   d) previsione dell'obbligo per ciascun ufficio consolare di trasmettere, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, le istanze di iscrizione ai comuni nei quali sono residenti i richiedenti e nelle cui sezioni elettorali sono iscritti, che procedono alla verifica dell'assenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo e alla cancellazione dalle liste degli elettori da inviare alle sezioni;
   e) previsione della possibilità di effettuare le comunicazioni di cui alla lettera d), per via telematica e, ove possibile, per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax;
   f) previsione della possibilità per i consolati di procedere all'iscrizione dei richiedenti in un apposito elenco, una volta ottenuto il nulla osta di cui alla lettera d);
   g) previsione delle modalità di svolgimento delle operazioni preliminari e delle successive operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi, applicando ove possibile le modalità previste per il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.