Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3. – (Modifica all'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18). – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: «25o anno» sono sostituite dalle seguenti: «18o anno».