stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.03. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
2.03.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515).

  1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta», sono sostituite dalle seguenti:
    «per ogni elettore del collegio nel quale il candidato si presenta.»;
    2) al comma 3, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
     «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
    3) al comma 6, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
     «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
    4) al comma 7, le parole: «al Collegio regionale di Garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:
     «al collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
   b) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «dei controlli», sono inserite le seguenti:
    «sulle dichiarazioni di cui all'articolo 7, nonché»;
   c) l'articolo 13 è soppresso;
   d) all'articolo 14:
    1) al comma 1, le parole «Il Collegio regionale di Garanzia elettorale di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
     «Il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12»;
   2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   e) all'articolo 15:
    1) al comma 5, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti:
     «il collegio della Corte dei conti»;
    2) ai commi 6, 7, 8, 10 e 11, le parole: «il collegio regionale di garanzia elettorale» sono sostituite dalle seguenti:
     «il collegio della Corte dei conti».