Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3.
(Modifiche del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
(Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
a) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento;
b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo.
2) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera immediatamente ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione e pronuncia la decadenza del parlamentare. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.».
3) all'articolo 13:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed è perpetua.»;
b) il comma 3 è abrogato.