Al comma 9, aggiungere in fine la seguente lettera:
c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti non del medesimo genere.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento. Gli Uffici centrali circoscrizionali procedono per le eventuali modifiche inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo, e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede per l'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».