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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.421. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.421.

  Al comma 9, lettera b), capoverso, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: A pena di inammissibilità.
  Conseguentemente, al comma 12, lettera b), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli uffici centrali circoscrizionali verificano altresì il rispetto dei criteri relativi all'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3, ultimo periodo. Qualora le candidature della lista non rispettino tali criteri, sentiti i relativi delegati, modificano l'ordine delle candidature e, se necessario, cancellano, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente. Qualora, operando in tal modo, non sia comunque possibile conseguire il rispetto dei predetti criteri, dichiarano inammissibili le relative liste.