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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.349. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
1.349.
approvato

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Se l'elettore traccia un segno, oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una medesima lista, senza tracciare un segno sulla lista, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, su uno o più candidati della medesima lista e su uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.