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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.332. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.332.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1 comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   “2-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza”;

  4-ter. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: “Qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis almeno pari alla metà dei voti necessari per conseguire un quoziente intero, la sua posizione in graduatoria aumenta di una unità”».
   b) all'articolo 2, comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   «c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    3-bis. L'elettore può esprimere, in ogni collegio plurinominale, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata, nelle apposite righe tracciate accanto a ciascun nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
   c) all'articolo 2, dopo il comma 6 inserire il seguente:
    6-bis. All'articolo 17, comma 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 dopo le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono aggiunte le seguenti: «qualora un candidato ottenga un numero di preferenze ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis almeno pari alla metà dei voti necessari per conseguire un quoziente intero, la sua posizione in graduatoria aumenta di una unità».