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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.308. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
1.308.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Non sono altresì eleggibili i titolari di una partecipazione di controllo del capitale sociale di una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o colui che in proprio esercita una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Non sono eleggibili i titolari di una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale o di una impresa che controlla una impresa concessionaria di beni o di servizi pubblici a livello quantomeno nazionale. Ai fini della disposizione di cui al presente comma è equiparata alla titolarità diretta la titolarità indiretta o la titolarità attribuita ad una società fiduciaria o ad un trust nonché il diritto di acquistare, a qualsiasi titolo, la titolarità anche tramite uno strumento finanziario, tipico o atipico, che incorpori o comunque attribuisca la titolarità della partecipazione o il diritto di acquistare la partecipazione. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, se le situazioni giuridiche non sussistono al momento dell'elezione, ma sopravvengono, opera l'immediata incompatibilità e la decadenza dall'ufficio.