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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.2.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Caratteri del voto).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

  1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto».

Art. 2.
(Circoscrizioni e ripartizioni).

  1. L'articolo 2 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

  1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.
  2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite «circoscrizioni metropolitane» e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico».

Art. 3.
(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni e ripartizioni).

  1. L'articolo 3 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

  1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. A tale fine, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618, trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
  3. Se, terminate tali operazioni, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni in cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane.
  5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna di quelle circoscrizioni è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».

Art. 4.
(Abrogazione dell'esclusività del voto di lista).

  1. Il comma 2 dell'articolo 4 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 5.
(Capoluogo di circoscrizione).

  1. All'articolo 13 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente comma:

  «Ai fini del primo comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della circoscrizione che sia sede di Corte d'Appello o, in mancanza, di Tribunale. Qualora anche questo mancasse, capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della Regione nella quale la circoscrizione è inserita».

Art. 6.
(Abrogazione dei collegamenti in coalizione).

  1. L'articolo 14-bis della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 7.
(Presentazione delle liste).

  1. L'articolo 18-bis della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis.

  1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
  2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine. La lista deve essere formata complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
  3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata.
  4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 al numero minimo previsto dal comma 3.
  5. In caso di scioglimento della Camera dei Deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
  6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

Art. 8.
(Divieto di candidature plurime).

  1. L'articolo 19 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 19.

  1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.
(Modalità di presentazione delle liste).

  1. Il primo comma dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  «Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del 35o giorno alle ore 20 del 34o giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».
  2. Il terzo comma dell'articolo 20 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  «Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.
(Numero minimo di liste da presentare).

  All'articolo 23 della «legge elettorale per la Camera» sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
  «Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste che hanno superato positivamente i controlli di cui all'articolo precedente»;

  dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
  «Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguano liste regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni in cui si assegnino complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

Art. 11.
(Numero d'ordine delle liste).

  All'articolo 24, primo comma, della «legge elettorale per la Camera» il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;».

Art. 12.
(Rappresentanti di lista).

  1. Il primo comma dell'articolo 25 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  «Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».

Art. 13.
(Scheda elettorale).

  1. L'articolo 31 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

  1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
  2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-bis, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un «+» in colore verde e un «-» in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista.
  3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
  4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bozen deve recare doppie diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 14.
(Modalità di espressione del voto).

  1. Il secondo comma dell'articolo 58 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dai seguenti:
  «L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana, alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «-» colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del primo comma dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo «+» colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  Sono vietati altri segni o indicazioni.
  Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.
  Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

Art. 15.
(Significato e validità del voto).

  1. L'articolo 59 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel terzo comma dell'articolo 58, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni metropolitane, alla ripartizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».

Art. 16.
(Spoglio delle schede).

  1. L'articolo 68 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 17.
(Voti contestati).

  All'articolo 71, primo comma, della «legge elettorale per la Camera» il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».

Art. 18.
(Determinazione delle cifre elettorali).

  1. L'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna ripartizione:
   a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
   d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
   e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale ripartizionale corretta di ciascuna lista.

  2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:
   a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione e trascura la parte frazionaria;
   c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale corretta di ciascuna lista».

Art. 19.
(Ammissione delle liste alla ripartizione dei seggi).

  1. Dopo l'articolo 77 della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:

«Art. 77-bis.

  1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77 da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno. Al fine del compimento di tale operazione, per le circoscrizioni metropolitane si considerano le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; per le altre circoscrizioni si considerano le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;
   2) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ogni lista;
   3) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione circoscrizionale dei seggi».

Art. 20.
(Ripartizione circoscrizionale dei seggi).

  1. Dopo l'articolo 77-bis della «legge elettorale per la Camera» è aggiunto il seguente:

«Art. 77-ter.

  1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 77-bis, divide la cifra elettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui al comma 1, per ciascuna ripartizione:
   a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;
   b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
   c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico;
   d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
   e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
   f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

  3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
  4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
   a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
   c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento delle operazioni di cui alle lettere precedenti del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
   d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

  5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
  6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 21.
(Proclamazione degli eletti).

  1. All'articolo 81 della «legge elettorale per la Camera» è premesso il seguente:
  «Art. 80. – 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole Prefetture – Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 22.
(Abrogazione della ripartizione nazionale dei seggi).

  1. L'articolo 83 della «legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 23.
(Esaurimento dei candidati di una lista).

  1. L'articolo 84 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:

«Art. 84.

  1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:
   a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
   b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 77-ter.

  2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui all'articolo 77-ter, comma 1.
  3. Nel caso di cui al precedente comma, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
  4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono alle relative proclamazioni».

Art. 24.
(Abrogazione delle opzioni).

  1. L'articolo 85 della «Legge elettorale per la Camera» è abrogato.

Art. 25.
(Elezioni suppletive).

  1. Il comma 1 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» è sostituito dal seguente:
  «1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive».

  2. 1 commi 2 e 3 dell'articolo 86 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.

Art. 26.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

  1. Gli articoli 92 e 93 della «legge elettorale per la Camera» sono abrogati.

Art. 27.
(Sostituzione delle tabelle).

  1. Le tabelle A, A-bis, A-ter, allegate alla «legge elettorale per la Camera», sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter e A-quater allegate alla presente legge».

  Conseguentemente sostituire le tabelle allegate A e B Camera con le seguenti:

«tabella A

RIPARTIZIONI ELETTORALI

Torino 1 (comune di Torino)
Torino 2-A (comuni di Caluso, Candia Canavese, Ciconio, Agliè, Barone Canavese, Villereggia, Vische, Torrazza Piemonte, Verolengo, Rondissone, San Giorgio Canavese, Alpignano, Venaria Reale, Pianezza, Caravino, Settimo Rottaro, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Chiaverano, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Bairo, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Vialfrè; Scarmagno, Torre Canavese, Valperga, Vestignè, Strambino, Romano Canavese, Salassa, San Martino Canavese, Palazzo Canavese, Perosa Canavese, Piverone, Maglione, Cossano Canavese, San Giusto Canavese, Orio Canavese, Ozegna, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Cuceglio, Foglizzo, Chieri, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Pavarolo, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, San Mauro Torinese, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Brozolo, Brusasco, Sciolze, Verrua Savoia, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Rivalba, Lauriano, Monteu da Po, Gassino Torinese, Caselle Torinese, Robassomero, San Carlo Canavese, San Maurizio Canavese, Nole, Ciriè, Canischio, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiesanuova, Cintano, Alice Superiore, Alpette, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Sparone, Strambinello, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Ronco Canavese, Rueglio, San Colombano Belmonte, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Ribordone, Lessolo, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Courgnè, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Carema, Andrate, Banchette, Borgofranco d'Ivrea, Settimo Vittone, Tavagnasco, Salerano Canavese, Samone, Quassolo, Quincinetto, Montalto Dora, Nomaglio, Fiorano Canavese, Ivrea, Cafasse, Cantoira, Casellette, Ceres, Chialamberto, Ala di Stura, Balangero, Balme, Villanova Canavese, Viù, Traves, Usseglio, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella, San Gillio, Pessinetto, La Cassa, Lanzo Torinese, Lemie, Mathi, Mezzenile, Monastero Di Lanzo, Coassolo Torinese, Corio, Druento, Fiano, Germagnano, Givoletto, Groscavallo, Grosso, Barbania, Bosconero, Busano, Vauda Canavese, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Ponso, Oglianico, Pertusio, Levone, Lombardore, Lusigliè, Favria, Feletto, Front, Settimo Torinese, Mappano, Borgaro Torinese, Brandizzo, Volpiano, Leini)
Torino 2-B (comuni di Buttigliera Alta, Caprie, Chiusa di San Michele, Almese, Avigliana, Villarbasse, Villar Dora, Sant'Ambrogio di Torino, Vaie, Rosta, Rubiana, Reano, Sangano, Collegno, Rivoli, Carignano, Carmagnola, Cercenasco, Vigone, Villastellone, Virle Piemonte, Osasio, Pancalieri, Pralormo, Lombriasco, Cantalupa, Trana, Valgioie, Roletto, Piossasco, Coazze, Cumiana, Frossasco, Giaveno, Rivalta di Torino, Grugliasco, Moncalieri, La Loggia, Nichelino, Beinasco, Bruino, Orbassano, Campiglione Fenile, Agrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Villar Pellice, Villar Perosa, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Massello, Fenestrelle, Inverso Pinasca, Cavour, Buriasco, Villafranca Piemonte, Osasco, Pinerolo, Macello, Garzigliana, Cambiano, Santena, Trofarello, Riva presso Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Poirino, Isolabella, Bussoleno, Mattie, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Condove, Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Meana di Susa, Venaus, Mompantero, Novalesa, Moncenisio, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Sauze Di Cesana, Sauze d'Oulx, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Candiolo, Castagnole Piemonte, Airasca, Vinovo, Volvera, Scalenghe, Piobesi Torinese, Piscina, None)
Milano 1-A (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 8, 9, 2, 3; comuni di Rho, Pero, Arese, Bollate, Baranzate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino, Bresso, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello)
Milano 1-B (circoscrizioni del Comune di Milano nn. 1, 4, 5, 6, 7; comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico, Buccinasco, Assago, Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Opera, Locate di Triulzi, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese, Peschiera Borromeo)
Milano 2 (comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, San Zenone al Lambro, Melegnano, Vizzolo Predabissi, Dresano, Colturano, Mediglia, Tribiano, Paullo, Pantigliate, Settala, Rodano, Liscate, Vignate, Melzo, Truccazzano, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Carugate, Pessano con Bornago, Gorgonzola, Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Cambiago, Gessate, Inzago, Masate, Cassano d'Adda, Basiano, Pozzo d'Adda, Vaprio d'Adda, Trezzano Rosa, Grezzago, Trezzo sull'Adda, San Colombano al Lambro)
Milano 3 (comuni di Legnano, Abbiategrasso, Parabiago, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Senago, Corbetta, Bareggio, Nerviano, Cerro Maggiore, Solaro, Rescaldina, Cesate, Busto Garolfo, Canegrate, Arluno, Sedriano, Castano Primo, Magnago, Gaggiano, Vittuone, Vanzago, Lacchiarella, Inveruno, San Vittore Olona, Cuggiono, Pogliano Milanese, Motta Visconti, Turbigo, Binasco, Pregnana Milanese, Robecco sul Naviglio, San Giorgio su Legnano, Arconate, Zibido San Giacomo, Villa Cortese, Marcallo con Casone, Dairago, Rosate, Vanzaghello, Casorezzo, Santo Stefano Ticino, Robecchetto con Induno, Buscate, Albairate, Cisliano, Noviglio, Ossona, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Casarile, Vermezzo, Vernate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Cassinetta di Lugagnano, Gudo Visconti, Zelo Surrigone, Ozzero, Calvignasco, Morimondo, Nosate)
Roma 1-A (municipi del comune di Roma nn. I, II, III, IV, V)
Roma 1-B (municipi del comune di Roma nn. VI, VII, VIII, IX)
Roma 1-C (municipi del comune di Roma nn. XI, XII, XIII, XIV, XV)
Roma 2 (municipio del comune di Roma n. X, comuni di Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Trevignano Romano, Allumiere, Canale Monterano, Tolfa, Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno)
Roma 3 (comuni di Monterotondo, Fiano Romano, Capena, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Moricone, Morlupo, Nerola, Riano, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Campagnano di Roma, Civitella San Paolo, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Montelibretti, Montorio Romano, Nazzano, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Rignano Flaminio, Sant'Angelo Romano, Tivoli, Agosta, Anticoli Corrado, Arsoli, Castel Madama, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Marcellina, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Roiate, Roviano, San Gregorio da Sassola, Sambuci, Vicovaro, Affile, Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, Velletri, Albano Laziale, Ariccia, Artena, Castel Gandolfo, Ciampino, Marino, San Vito Romano, Valmontone, Bellegra, Carpineto Romano, Castel San Pietro Romano, Cave, Colleferro, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gorga, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Montelanico, Nemi, Olevano Romano, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo, Segni, Zagarolo)
Napoli 1 (comune di Napoli)
Napoli 2-A (comuni di Giugliano in Campania, Pozzuoli, Casoria, Afragola, Marano di Napoli, Acerra, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Quarto, Caivano, Melito di Napoli, Arzano, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Villaricca, Frattamaggiore, Qualiano, Cardito, Ischia, Casavatore, Grumo Nevano, Forio, Brusciano, Frattaminore, Casandrino, Monte di Procida, Calvizzano, Crispano, Procida, Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Castello di Cisterna, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Bacoli)
Napoli 2-B (comuni di Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata, Somma Vesuviana, Nola, Marigliano, Gragnano, Boscoreale, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Pompei, Ottaviano, Volla, Poggiomarino, Vico Equense, Sant'Antonio Abate, Cercola, Terzigno, Sorrento, Saviano, Palma Campania, Massa Lubrense, Pollena Trocchia, Piano di Sorrento, Cicciano, Santa Maria la Carità, San Gennaro Vesuviano, Boscotrecase, San Sebastiano al Vesuvio, Trecase, Sant'Agnello, Striano, Meta, Mariglianella, Agerola, Cimitile, Rocca Rainola, Capri, Anacapri, San Vitaliano, Lettere, Pimonte, Scisciano, Massa di Somma, Camposano, Visciano, Casola di Napoli, Tufino, San Paolo Bel Sito, Casamarciano, Carbonara di Nola, Comiziano, Liveri)

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