stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.115. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
1.115.

  Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

  «15-bis. L'articolo 77 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957” è sostituito dal seguente:

Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio plurinominale, determina le cifre elettorali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio.
  2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, per ciascun collegio, divide la cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire nel collegio. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  3. Terminate le operazioni, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine stabilito ai sensi del presente testo unico”.

  15-ter. L'articolo 83 del “decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957” è abrogato».

  15-ter. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.

  Conseguentemente sopprimere il comma 16.