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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.0302. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 31/01/2014  [ apri ]
1.0302.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
    h) i magistrati.
   l'articolo 8 è abrogato;
   all'articolo 42, comma 1, le parole: «salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
   all'articolo 58, comma 2, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
   all'articolo 67, comma 1, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta»;
   all'articolo 67, comma 1, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite del comune – al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente, che ne rilascia ricevuta»;
   l'articolo 88 è sostituito dal seguente:
  «Art. 88. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità.».