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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.900.68. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
0.1.900.68.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il primo turno sono consentiti ulteriori apparentamenti finalizzati al ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste di cui al periodo precedente ed altre liste o coalizioni di liste che non abbiano invece ottenuto al primo turno le due maggiori cifre nazionali, ma che abbiano in ogni caso i requisiti di cui al comma 1, numero 3).

em. 1.900.