All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2), dopo le parole: all'unità inferiore, aggiungere le seguenti: e che abbiano conseguito una cifra elettorale pari ad almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi;
Conseguentemente al medesimo capoverso articolo 83, comma 1:
al numero 3), lettera a), sopprimere le parole: la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e;
al numero 3), lettera a), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento;
al numero 3), lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 4 per cento.
al numero 5), sostituire le parole: 4,5 per cento con le seguenti: 4 per cento.