All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In ogni caso, la ripartizione dei seggi deve garantire alle liste singole o coalizzate l'assegnazione dei seggi partendo dai collegi plurinominali in cui è stato ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non sufficienti all'assegnazione del seggio.