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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.900.104. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
0.1.900.104.

  All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 1, numero 2-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e, tramite estratto del processo verbale, provvede a comunicare con la modalità più celere l'esito di tale determinazione all'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

  Conseguentemente:
   al comma 1, numero 8), dopo le parole: abbia dato esito positivo aggiungere le seguenti: provvede a comunicare, tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere, l'esito di tale verifica e della verifica di cui al numero 6) all'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e;
   al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 6-ter,;
   al comma 6, primo periodo, premettere le parole: Salvo quanto stabilito al comma 6-ter,
   dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Tramite estratto del processo verbale e con la modalità più celere l'Ufficio comunica all'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, l'esito della verifica di cui al comma 2, primo periodo, ovvero le liste o coalizioni di liste che egli determina ai sensi del comma 6;
  6-ter. L'Ufficio elettorale nazionale non attribuisce il numero di seggi aggiuntivi di cui al comma 2, primo periodo, ovvero dichiara di non doversi procedere al turno di ballottaggio e procede alla attribuzione definitiva dei seggi ai sensi del comma 1, numeri 8, 9 e 10 qualora:
   a) la lista, ovvero la coalizione di liste determinata ai sensi del comma 1, numero 2-bis) e del comma 2, abbia come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 2, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo;
   b) una, o entrambe le liste, ovvero coalizioni di liste determinate ai sensi del comma 6 abbiano come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione persona diversa da quella indicata come capo della forza politica o, rispettivamente, come unico capo della coalizione di liste nella comunicazione ricevuta dall'Ufficio elettorale nazionale di cui all'articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 5-bis, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

em. 1.900.