All'emendamento 1. 514, parte consequenziale, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni ci cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alla lista dei candidati i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a) non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso genere presenti nell'allegato dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;