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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.513.1. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
0.1.513.1.
approvato

  All'emendamento 1. 513, parte consequenziale relativa al comma 21, capoverso articolo 93-bis, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:
  «I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.»

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, capoverso articolo 93-bis:
   comma 3, primo periodo, sostituire le parole
: ai sensi del comma 9 con le seguenti: ai sensi del comma 7;
   al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis.
   sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
   al medesimo comma, capoverso articolo 93-ter:
   sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome ed il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali ed i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, è posto il nome ed il cognome del candidato a queste collegato.
  2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista, ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questo è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questo è collegato.
   al medesimo comma, capoverso articolo 93-quater:
   comma 1, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
   «c-bis Determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, ovvero delle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;»
   comma 2, sostituire le parole: che ha ottenuto il maggior numero di voti validi con le seguenti: che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.

em. 1.513.