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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.0332. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/03/2014  [ apri ]
2.0332.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per l'esercizio del voto degli studenti fuori sede).

  1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilità per le elezioni, facendo richiesta di accesso alla procedura di voto anticipato nei modi e nei termini di cui al comma 2.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per l'esercizio del voto da parte degli studenti fuori sede secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) previsione di una procedura di voto anticipato riservata ai soli elettori che risultino studenti presso una università la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il diritto di voto;
   b) previsione di modalità e termini che garantiscano l'esercizio del diritto di voto conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto;
   c) previsione per i cittadini, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che intendano avvalersi della procedura di voto anticipato, di inviare una richiesta alla Prefettura competente in base alla sede dell'università dove il cittadino studente risulta iscritto, con allegato certificato elettorale e certificato di iscrizione all'università;
   c) previsione della possibilità per i cittadini in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e che abbiano inviato la richiesta di cui alla lettera b), di esercitare il voto anticipato tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno nella sede della prefettura presso la quale hanno in precedenza inviato la richiesta di voto anticipato, inserendo la scheda contenente il voto in un apposita busta chiusa controfirmata e siglata dal funzionario competente;
   d) previsione dell'obbligo per le prefetture presso le quali si è svolta la procedura di voto anticipato di inviare, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, le buste contenenti i voti anticipati alle prefetture di destinazione, ossia quelle competenti con riferimento alle liste elettorali nelle quali il cittadino studente risulta iscritto, le quali avranno l'obbligo di procedere all'assegnazione per ufficio di sezione di destinazione, accorpando le buste in un plico recante la dicitura «Voto anticipato»;
   e) previsione dell'obbligo per il presidente dell'ufficio elettorale di sezione di verificare la corrispondenza dei nominativi sulle buste ai registri elettorali, e la regolarità delle operazioni compiute, e solo successivamente di procedere all'inserimento delle schede votate nell'urna al fine di effettuare un unico scrutinio, al termine delle operazioni di voto.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.