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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.628. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2014  [ apri ]
1.628.

  Sostituire i commi 19 e 20 con i seguenti:
  19. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo il numero 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis) I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerati come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale, nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi. Dei voti espressi nella circoscrizione della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nella circoscrizione Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista o dalla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale.»
   b) al primo comma, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
    «2-bis) Le liste di cui all'articolo 14, singole o coalizzate, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.»
   c) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
  «L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato.»

  20. All'articolo 93 del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «L'ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista singola o da ciascuna coalizione di liste e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizioni di liste. L'ufficio centrale elettorale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 ed il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili.»