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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.467. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2014  [ apri ]
1.467.

  Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

ident. 1.187.