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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.350. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2014  [ apri ]
1.350.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis). All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, comma 2 le parole: «sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta» sono sostituite con le seguenti: «sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista o sulla riga corrispondente al candidato prescelto».

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 5:
     sopprimere le lettere
a) b) e c);
   sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto all'altro, su un'unica colonna. Sul lato sinistro di ogni singolo contrassegno di lista è tracciato un rettangolo vuoto, in cui sono presenti una o più righe, poste l'una sotto all'altra, sulle quali l'elettore ha facoltà di esprimere un massimo di preferenze pari alla metà dei seggi assegnati a quel collegio, qualora i seggi assegnati siano in numero dispari il numero di preferenze esprimibili si determina per difetto»;
   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «2. Con la matita di cui al comma 1 si indicano le preferenze. I voti di preferenza si esprimono scrivendo con la matita copiativa, nell'apposito spazio tracciato di fianco al contrassegno della lista votata, sulle righe appositamente create, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. In caso d'identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data di nascita. Qualora un candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare a questi la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono vietati altri segni e indicazioni»;
   al comma 6, capoverso articolo 15, comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista;
   al comma 9, capoverso articolo 17, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.