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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.106. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/03/2014  [ apri ]
1.106.

  Al comma 14 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. L'ordine delle liste e dei contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante colonne quante sono le liste ammesse nel collegio plurinominale. A ciascuna lista è riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare in ciascun collegio plurinominale. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 3 dell'articolo 18, i riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non vengono stampati. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, un “+” in colore verde e un “-” in colore rosso. In ogni colonna vengono altresì indicati i nomi dei candidati nel collegio della corrispondente lista, riportando per ogni riquadro della colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione, il nome di un candidato della lista».

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. L'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 58.

  1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
  2. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
  2-bis. L'elettore esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
  2-ter. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può altresì escludere dalla sola lista prescelta un numero di candidati non superiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “-” colorato in rosso che compare nel riquadro contenete il nome del candidato che l'elettore intenda escludere.
  2-quater. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza, ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il simbolo “+” colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che l'elettore intenda preferire.
  2-quinquies. Sono vietati altri segni o indicazioni.
  2-sexies. Di queste modalità di espressione del voto, il Presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in quel collegio plurinominale.
  2-septies. Una volta che l'elettore abbia espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla».

  14-ter. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 59.

  1. Quando l'elettore ha prescelto una lista nelle modalità indicate nel comma 2-bis del precedente articolo, alla lista prescelta sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione e a ogni candidato della lista è attribuito un voto di preferenza.
  2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale di lista.
  3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale.
  4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la cifra individuale di quest'ultimo sono decurtate di un'unità.
  5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
  6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le liste, l'intera scheda è nulla.
  7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
  8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le esclusioni sono nulle.
  9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello delle esclusioni validamente espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
  10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che viene computato a norma del comma 1 del presente articolo».

  14-quater. L'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 68.

  1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, seconda quanto prescritta dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente espresse. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
  2. Ad ogni scheda, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali che hanno subito variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  14-quinquies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:

«Art. 77.

  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, per ciascun collegio:
   a) determina le cifre elettorali di collegio di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   b) determina le cifre elettorali individuali di collegio di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) divide la cifra elettorale di collegio di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;
   d) infine, per ciascun collegio, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista«.

  14-sexies. L'articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
  14-septies. Il comma 1 dell'articolo 84 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
  14-octies. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» sono sostituite dalle seguenti:

Immagine prelevata dallo stampato

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   b) sopprimere il comma 16.