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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.307. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
1.307.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis.(Elezioni primarie per la Camera dei deputati). – 1. Dopo l'articolo 14-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-quater. – 1. Per la designazione dei candidati all'elezione della Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati indicono elezioni primarie, nella misura del settantacinque per cento dei seggi da attribuire in ciascun collegio, garantendo che nessuno dei due generi superi il sessanta per cento.
  2. Le elezioni di cui al comma 1 avvengono a scrutinio segreto entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature per il rinnovo della stessa. In caso di scioglimento anticipato il termine è ridotto a sessanta giorni».

  Conseguentemente, al comma 9, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un ordine numerico aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 14-quater.