Al comma 21, capoverso Art. 93-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nel complesso delle candidature nei collegi uninominali, contraddistinte dal medesimo contrassegno e presentate nella medesima circoscrizione, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore, a pena di inammissibilità delle candidature medesime.
Conseguentemente, al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.