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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.116. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/03/2014  [ apri ]
1.116.

  Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

  15-bis. 1. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo comma inserire il seguente: «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-bis»;
  15-ter. 1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;
  15-quater. All'articolo 67, primo comma, numero 3) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;
  15-quinquies. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

  «3-ter. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata;

  15-sexies. All'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;
   b) al secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».