All'emendamento 1. 900 della Commissione, alla parte consequenziale relativa all'articolo 1, comma 16, capoverso articolo 83, comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dopo il primo turno sono consentiti ulteriori apparentamenti finalizzati al ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste di cui al periodo precedente ed altre liste o coalizioni di liste che non abbiano invece ottenuto al primo turno le due maggiori cifre nazionali, ma che abbiano in ogni caso i requisiti di cui al comma 1, numero 3).