Al comma 9, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nella prima posizione dei candidati nelle liste presentate nei collegi plurinominali, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore.