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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.631. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.631.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al comma 3, capoverso Art. 3, al comma 2 sopprimere le parole di cui alla Tabella «B»
   sopprimere il comma 4.
   dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
   b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   c) i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non possono essere inferiori al numero di 115, e non possono essere superiori a 125.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati.
   b) all'articolo 2, comma 1, capoverso, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi sino alla fine del periodo con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 1988, un decreto legislativo per determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1933, n. 533, come modificato dall'articolo 2 della presente legge sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 così come sostituito dalla presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di ciascuna di ciascuna provincia, come determinata alla data di entrata in vigore della presente legge o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni ricompresi in altra provincia;
   b) garanzia della coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   c) i collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica non possono essere inferiori al numero di 60, e non possono essere superiori a 65;
   d) le Regioni in cui il numero dei seggi assegnati è pari o inferiore a 7, sono costituite in un unico collegio plurinominale.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non espresso entro i termini assegnati».

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni transitorie).

  1. Qualora si debba procedere alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non sia stato emanato il decreto legislativo di cui agli articoli 1-bis e 2-bis, i collegi plurinominali sono quelli indicati nella Tabella «B» allegata alla presente legge.

  Sostituire le tabelle B Camera e Senato con le seguenti:

Tabella B Camera

Circoscrizione Piemonte

  1. Province di Alessandria e Asti
  2. Province di Biella e Vercelli
  3. Provincia di Cuneo
  4. Provincia di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 1, Torino 2, Torino 8
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 3, Torina 4, Venaria Reale, Rivarolo Canavese
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 5, Ivrea, Chivasso, Settimo Torinese
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torino 6, Torino 7, Moncalieri, Nichelino
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rivoli, Collegno, Giaveno, Pinerolo

Circoscrizione Lombardia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bergamo, Albino, Ponte San Pietro (ad esclusione dei comuni del collegio compresi nella provincia di Lecco), Zogno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Dalmine, Seriate, Costa Volpino, Treviglio
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Desenzano del Garda, Ghedi, Orzinuovi, Chiari
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Brescia-Flero, Brescia-Roncadelle, Rezzato, Lumezzane, Darfo Boario Terme
  5. Provincia di Como
  6. Province di Cremona e Lodi
  7. Province di Lecco e Sondrio
  8. Provincia di Mantova
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 9, Corsico, Abbiategrasso, Busto Garolfo
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 7, Milano 8, Rozzano, San Giuliano Milanese
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 1, Milano 3, Milano 4, Milano 5
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Milano 2, Milano 6, Milano 10, Milano 11
  13. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese (ad esclusione del comune di Brugherio), Pioltello, Melzo e i singoli comuni di Brussero, Cambiago, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda
  14. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Legnano, Rho, Bollate, Paderno Dugnano (ad esclusione del comune di Varedo), Cinisello Balsamo (ad esclusione dei comuni di Muggiò e Nova Milanese) e i singoli comuni di Solaro e Cesate
  15. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Limbiate (ad esclusione dei comuni di Solaro e Cesate), Desio, Seregno e i singoli comuni di Varedo, Nova Milanese e Muggiò
  16. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Monza, Vimercate, Agrate Brianza (ad esclusione dei comuni di Bussero, Cambiago, Carugate, Grezzago, Pessano con Bornago e Trezzo sull'Adda) e il singolo comune di Brugherio
  17. Provincia di Pavia
  18. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Luino, Sesto Calende, Varese
  19. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tradate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno

Circoscrizione Veneto

  1. Provincia di Belluno
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Padova-Selvazzano Dentro, Padova centro storico, Albignasego, Cittadella, Vigonza
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Rovigo, Adria, Piove di Sacco, Este e i singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vittorio Veneto, Montebelluna, Conegliano e il singolo comune di Segusino
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-San Marco, Venezia-San Donà di Piave, Portogruaro
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Venezia-Mestre, Venezia-Mira, Mirano, Chioggia
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Est, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Verona Ovest, Bussolengo, Villafranca di Verona, Legnago (ad esclusione dei singoli comuni di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara)
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Vicenza, Bassano del Grappa, Thiene
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Arzignano, Schio, Dueville Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Gorizia e Trieste
  2. Provincia di Pordenone
  3. Provincia di Udine

Circoscrizione Liguria

  1. I singoli comuni di Genova, Cogoleto, Arenzano, Mele, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Tiglieto
  2. Provincia di La Spezia e i singoli comuni della provincia di Genova non ricompresi nel collegio plurinominale Liguria 1
  3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna-Borgo Panigale, Bologna-San Donato, Casalecchio di Reno, San Giovanni in Persiceto
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bologna Mazzini, Bologna-Pianoro, Imola, San Lazzaro in Savena
  3. Provincia di Ferrara
  4. Province di Forlì Cesena e Rimini
  5. Provincia di Modena
  6. Provincia di Parma
  7. Provincia di Piacenza
  8. Provincia di Ravenna
  9. Provincia di Reggio Emilia

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Arezzo e Siena
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 1, Firenze 2, Firenze-Pontassieve, Bagno a Ripoli
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Firenze 3, Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli
  4. Province di Grosseto e Livorno
  5. Province di Lucca e Massa
  6. Provincia di Pisa
  7. Province di Pistoia e Prato

Circoscrizione Umbria

  1. Provincia di Perugia
  2. Provincia di Terni

Circoscrizione Marche

  1. Provincia di Ancona
  2. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
  3. Provincia di Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Provincia di Frosinone
  2. Provincia di Latina
  3. Province di Rieti e Viterbo
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Centro, Roma-Ostiense, Roma Portuense, Roma-Sub. Gianicolense, Roma Gianicolense
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Tuscolano, Roma-Appio Latino, Roma-Ardeatino, Roma-Lido di Ostia
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Prenestino Centocelle, Roma-Don Bosco, Roma Ciampino
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Trieste, Roma-Montesacro, Roma-Prenestino Labicano, Roma-Della Vittoria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma-Fiumicino, Roma-Trionfale, Roma-Tomba di Nerone, Roma-Primavalle
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Roma Val Melaina, Roma-Pietralata, Roma-Collatino, Roma-Torre Angela
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Civitavecchia, Monterotondo, Guidonia Montecelio, Tivoli
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Colleferro, Marino, Velletri, Pomezia

Circoscrizione Abruzzo

  1. Provincia di Pescara
  2. Provincia di Chieti
  3. Province di L'Aquila e Teramo

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Provincia di Benevento
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Caserta, Maddaloni, Aversa, Casal di Principe
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Capua
  5. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Vomero, Napoli-Fuorigrotta, Napoli-Pianura, Napoli-Arenella
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Napoli-Ischia, Napoli San Carlo all'Arena, Napoli-Secondigliano, Napoli-Ponticelli, Napoli-San Lorenzo
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giugliano in Campania, Pozzuoli, Arzano, Marano
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Afragola, Casoria, San Giorgio a Cremano, Portici
  9. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Nola, San Giuseppe Vesuviano, Pomigliano, Acerra
  10. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Torre del Greco, Torre Annunziata, Gragnano, Castellammare di Stabia
  11. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-centro, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Scafati
  12. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Salerno-Mercato San Severino, Eboli, Sala Consilina, Vallo della Lucania, Battipaglia

Circoscrizione Puglia

  1. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bitonto, Altamura e i singoli comuni di Molfetta, Corato e Ruvo di Puglia
  2. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Modugno, Bari-S. Paolo-Stanic, Bari-Libertà Marconi
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Bari-Mola di Bari, Triggiano, Monopoli (ad esclusione del comune di Fasano), Putignano
  4. Provincia di Barletta-Andria-Trani
  5. Provincia di Brindisi
  6. Provincia di Foggia
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Lecce, Squinzano, Nardò
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Tricase, Maglie, Casarano, Galatina
  9. Provincia di Taranto

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro e Crotone
  2. Provincia di Cosenza
  3. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Agrigento
  2. Province di Caltanissetta e Enna
  3. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Giarre, Acireale, Gravina di Catania, Catania-Misterbianco
  4. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Paternò, Catania-Picanello, Catania-Cardinale, Caltagirone e i singoli comuni di Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Scordia, Vizzini
  5. Provincia di Messina
  6. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Palermo-Zisa, Palermo-Libertà, Palermo-Villagrazia, Palermo-Settecannoli
  7. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Cefalù, Termini Imerese, Bagheria
  8. Collegi D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 536: Partinico, Palermo-Capaci, Palermo-Resuttana e i singoli comuni di Balestrate, Camporeale e Trappeto
  9. Province di Ragusa e Siracusa
  10. Provincia di Trapani

Circoscrizione Sardegna

  1. Provincia di Cagliari
  2. Province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano
  3. Province di Nuoro, dell'Ogliastra, Olbia Tempio e Sassari

  La circoscrizione Trentino Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali, determinati ai sensi della legge 277/93. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è assegnata col metodo del recupero proporzionale.
  La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

Tabella B Senato

Circoscrizione Piemonte

  1. Province di Alessandria, Asti e Cuneo
  2. Province di Biella, Vercelli, Novara e del Verbano-Cusio-Ossola
  3. Collegi Camera: Piemonte 5, Piemonte 6 e Piemonte 7
  4. Collegi Camera: Piemonte 8 e Piemonte 9

Circoscrizione Lombardia

  1. Provincia di Bergamo
  2. Provincia di Brescia
  3. Provincia di Varese
  4. Province di Lodi e Pavia
  5. Province di Cremona e Mantova
  6. Province di Lecco e Monza Brianza
  7. Province di Como e Sondrio
  8. Collegi Camera: Lombardia 9, Lombardia 10, Lombardia 11
  9. Collegi Camera: Lombardia 12, Lombardia 13, Lombardia 14

Circoscrizione Veneto

  1. Province di Verona e Rovigo
  2. Provincia di Vicenza
  3. Province di Treviso e Belluno
  4. Provincia di Padova
  5. Provincia di Venezia

Circoscrizione Friuli Venezia Giulia

  1. Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone

Circoscrizione Liguria

  1. Province di Genova e La Spezia
  3. Province di Imperia e Savona

Circoscrizione Emilia Romagna

  1. Province di Bologna e Ferrara
  2. Province di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena
  3. Province di Reggio Emilia e Modena
  4. Province di Parma e Piacenza

Circoscrizione Toscana

  1. Province di Firenze e Prato
  2. Province di Arezzo, Siena e Grosseto
  3. Province di Pisa e Livorno
  4. Province di Lucca, Massa e Carrara e Pistoia

Circoscrizione Umbria

  1. Province di Perugia e Terni

Circoscrizione Marche

  1. Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata
2. Province di Ancora e Pesaro e Urbino

Circoscrizione Lazio

  1. Province di Frosinone e Latina
  2. Province di Rieti e Viterbo
  3. Collegi Camera: Lazio 4 e Lazio 5
  4. Collegi Camera: Lazio 6 e Lazio 7
  5. Collegi Camera: Lazio 8 e Lazio 9
  6. Collegi Camera: Lazio 10 e Lazio 11

Circoscrizione Abruzzo

  1. Province di Chieti, L'Aquila, Teramo e Pescara

Circoscrizione Molise

  1. Province di Campobasso e Isernia

Circoscrizione Campania

  1. Provincia di Avellino
  2. Province di Caserta e Benevento
  3. Collegi Camera: Campania 5 e Campania 6
  4. Collegi Camera: Campania 7 e Campania 8
  5. Collegi Camera: Campania 9 e Campania 10
  6. Provincia di Salerno Circoscrizione Puglia

  1. Province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
  2. Provincia di Bari
  3. Province di Taranto e Brindisi
  4. Provincia di Lecce

Circoscrizione Basilicata

  1. Province di Matera e Potenza

Circoscrizione Calabria

  1. Province di Catanzaro, Crotone e Cosenza
  2. Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia

Circoscrizione Sicilia

  1. Provincia di Caltanissetta, Siracusa e Ragusa
  2. Province di Messina e Enna
  3. Province di Trapani e Agrigento
  4. Provincia di Catania
  5. Provincia di Palermo

Circoscrizione Sardegna

  1. Province di Sassari, Olbia Tempio, Nuoro e Oristano
  2. Province di Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Ogliastra

  La regione Trentino Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali.
  La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.