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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.6.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico con le seguenti: in collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere la Tabella B Camera;
   al comma, 3, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle regioni a statuto ordinario la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma ad unità multiplo delle circoscrizioni dei collegi uninominali disposti per l'elezione dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. Nella Regione siciliana e nelle regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, ove debba procedersi alla suddivisione della circoscrizione in più collegi plurinominali, la circoscrizione dei collegi plurinominali si conforma, ove possibile, alle circoscrizioni disposte dalla legge regionale per l'elezione dei rispettivi consigli provinciali;
   b) la popolazione di ciascun collegio non può essere inferiore a quella che dà luogo all'assegnazione di tre seggi, né superiore a quella che dà luogo all'assegnazione di sei seggi, ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ferma restando la prevalenza dei criteri di cui alla lettera a);
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri ed entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali delle regioni il cui territorio è ripartito in più collegi plurinominali, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia, da rendere entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
  3. Successivamente alla prima determinazione dei collegi plurinominali, si procede alla revisione del numero dei collegi ovvero delle loro circoscrizioni per variazioni del parametro della popolazione soltanto quando esse danno luogo al superamento del limite inferiore o superiore dei seggi da assegnare. Alla revisione dei collegi plurinominali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.
  4. L'elenco dei collegi plurinominali istituiti con il decreto legislativo di cui al comma 1 è inserito come tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.