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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.49. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.49.

  Al comma 3, capoverso articolo 3, comma 3, sostituire le parole: non inferiore a tre e non superiore a sei con le seguenti: non inferiore a sei e non superiore a dodici.

  Conseguentemente:
  sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. All'articolo 4, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «3. Ogni elettore può esprimere, sulle apposite righe stampate accanto al contrassegno della lista prescelta, uno o due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome di non più di due candidati. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»».

  al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A destra di ciascun contrassegno sono tracciate, all'interno del relativo rettangolo, due linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza»;

  dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  «15-bis. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e può esprimere il voto o i voti di preferenza nei limiti indicati dall'articolo 59, secondo comma. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.».

  15-ter. All'articolo 59, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'elettore può manifestare una o due preferenze soltanto per i candidati della lista da lui votata».
  15-quater. Dopo l'articolo 59 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis – 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, sulle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
  3. Sono comunque valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze espresse per candidati compresi in liste di altri collegi non sono valide. Sono, altresì, non valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.
  5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse è nullo sia il voto di lista che quello di preferenza.
  6. Le preferenze in eccedenza al numero stabilito sono nulle e rimangono valide le prime preferenze espresse».

  15-quinquies. L'articolo 68 del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 68 – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista cui è attribuito il voto e il cognome dei candidati ai quali è stata data la preferenza. Passa, quindi, la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o nella scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda viene subito impresso il timbro della sezione e sono apposte le firme del presidente e di due altri componenti dell'ufficio di sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo lo spoglio del voto.
  4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
  5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti di lista validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti di lista contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura.
  6. Tutte le operazioni previste dal presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  15-sexies. All'articolo 70, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il primo comma è sostituito dal seguente: «Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 59-bis e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».
  15-septies. All'articolo 71, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I voti contestati devono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti».

  15-octies. All'articolo 74, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve essere fatta menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, siano o non siano attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati, delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli».
  15-novies. All'articolo 76, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il numero 1), del primo comma, è sostituito dal seguente:
   «1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità all'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 59-bis, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75».

  15-decies. All'articolo 77, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il numero 1), del comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Determina, per ciascun collegio plurinominale, la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato della lista nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale. Determina, altresì, la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età.»;

  dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 84, comma 1, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, numero 1-bis»;

  sopprimere il comma 17;

  dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 86, del «decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1-bis)».

ident. 1.48.