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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.485. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.485.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: , fatta salva la possibilità per il candidato indicato al primo posto della lista in un collegio plurinominale di presentare la propria candidatura in un massimo del venti per cento dei collegi, con arrotondamento all'unita inferiore, a condizione che sia al primo posto della lista in tutti i collegi ove risulti candidato. Ogni elettore può esprimere nella lista da lui votata un voto di preferenza a favore di uno dei candidati in posizione numerica successiva al primo. La preferenza si esprime con un segno nel riquadro apposto a fianco del nome e cognome di ciascun candidato presentato in posizione successiva alla prima. Il nome e cognome del candidato in prima posizione sarà evidenziato nella scheda in modo da rendere chiaro che ad esso non può essere attribuita la preferenza che l'elettore esprime. Al candidato che risultasse eletto in più di un collegio sarà attribuito il seggio secondo un ordine di preferenza da lui stesso indicato e depositato all'atto dell'accettazione delle candidature. In ciascun collegio sarà stabilità una graduatoria tra i candidati indicati in ordine successivo al primo, sulla base del numero di preferenze raccolte.