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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in Assemblea riferita al C. 3-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/03/2014  [ apri ]
1.4.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali con le seguenti: espresso in favore di candidati in collegi uninominali e di liste concorrenti nelle circoscrizioni.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella «A» allegata al presente testo unico, in ciascuna delle quali sono eletti non più di 16 deputati. La metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, con arrotondamento all'unità inferiore, è attribuita al candidato che ha riportato il maggior numero di voti in ciascuno dei collegi uninominali nei quali è ripartita la circoscrizione medesima; i seggi restanti sono attribuiti ai candidati inclusi nelle liste concorrenti nella circoscrizione che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza e ai candidati nei collegi uninominali della circoscrizione che hanno riportato le maggiori cifre individuali, a norma degli articoli 77, 83 e 84. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale in ragione proporzionale nel collegio unico nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentasette per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.».
   sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. L'articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione del territorio nazionale, i collegi uninominali in numero pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, dei seggi attribuiti alla circoscrizione ai sensi del comma 1.».
  3. All'articolo 4 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di: a) un voto unico che esprime per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e, insieme, per la lista circoscrizionale con la quale il candidato prescelto è collegato; b) uno o due voti di preferenza da esprimere in favore di candidati presenti nella lista circoscrizionale prescelta; nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
   sopprimere il comma 6;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali e»;
   2) al primo comma, primo periodo, dopo le parole: «dichiarano di voler distinguere» sono inserite le seguenti: «le candidature e»;
   sostituire i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 con i seguenti:
  9. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, alle parole: «della lista di candidati» sono premesse le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
  10. All'articolo 18-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»;
   a) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è effettuata a livello circoscrizionale, unitamente alla presentazione della lista alla quale esse sono collegate con l'accettazione di candidatura, e deve essere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione sino ad un milione di abitanti e da 1.500 e da non più di 2.000 elettori di comuni compresi in circoscrizioni con popolazione superiore ad un milione di abitanti.»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. I candidati successivi al primo devono essere presentati in ordine alternato di genere. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, cognome, luogo e data di nascita e, per i candidati nei collegi uninominali, il collegio per il quale viene presentato. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome proprio o può essere aggiunto il cognome del marito.
  4. Nessun candidato può dichiarare il collegamento con più di una lista circoscrizionale, né accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. È altresì nulla la candidatura nei collegi uninominali qualora nella medesima circoscrizione non è presentata, ovvero è ricusata, la lista circoscrizionale cui essi hanno dichiarato di collegarsi. È ammessa la candidatura in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale contraddistinta con il medesimo contrassegno».

  11. All'articolo 19 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Pena la nullità dell'elezione, nessun candidato può essere incluso in più liste con diverso contrassegno né in liste di più circoscrizioni anche se con il medesimo contrassegno.»;
  12. All'articolo 22 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «termine stabilito per la presentazione» sono inserite le seguenti: «delle candidature nei collegi uninominali e»;
   b) al primo comma, numero 1), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al primo comma, numero 2), dopo la parola: «ricusa» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) al primo comma, numero 3), dopo le parole: «verifica se» sono inserite le seguenti: «le candidature nei collegi uninominali e»;
   e) al primo comma, numero 3), le parole: «stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
   f) al primo comma, numero 4), alle parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   g) al primo comma, numero 5), alle parole: «cancella dalle liste i nomi dei candidati» sono premesse le seguenti: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   h) al primo comma, dopo il numero 6), sono aggiunti i seguenti:
    «7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio;
    8) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati che abbiano dichiarato il collegamento con più di una lista circoscrizionale e non valide le candidature uninominali di candidati che non risultino collegati a una lista circoscrizionale validamente presentata;
    9) verifica se la successione delle candidature nelle liste rispetta l'ordine di genere prescritto dal comma 3 dell'articolo 18-bis. Qualora le candidature della lista non rispettino tale ordine, l'Ufficio centrale circoscrizionale modifica l'ordine delle candidature e, se necessario, cancella, partendo dal basso, le candidature del genere eccedente fino a conseguire il rispetto del criterio dell'alternanza di genere. È inammissibile la lista in cui siano assenti candidati di uno dei due generi».
   i) al secondo comma, dopo le parole «I delegati» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e».

  13. L'articolo 24 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: «Art. 24. – L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
   1) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dette liste e dei candidati nei collegi uninominali, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascuna lista nella scheda elettorale e nei manifesti. I candidati nei collegi uninominali sono riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio; il contrassegno di ogni candidato è riportato sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso. Qualora in un collegio uninominale non sia presente un candidato collegato ad una delle liste presentate nella circoscrizione, il contrassegno di tale lista è omesso nella scheda di votazione di quel collegio e nei relativi manifesti e la successione dei candidati e dei contrassegni prosegue secondo l'ordine determinato dal sorteggio;
   2) salvo quanto stabilito dal terzo periodo del numero 1), le liste e il relativo contrassegno sono riportati sui manifesti elettorali secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
   3) comunica ai delegati di lista e dei candidati nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
   4) trasmette immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);
   5) provvede, per mezzo della prefettura ufficio territoriale del Governo capoluogo della circoscrizione, alla stampa, su distinti manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni, dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, una per essere lasciata a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.»;

  14. All'articolo 25 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al primo comma, primo periodo, le parole «due rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
   b) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «i delegati di lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali»;
   c) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «del deposito delle liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;
   d) al quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: «del deposito delle liste» sono inserite le seguenti: «e delle candidature nei collegi uninominali»;

  15. All'articolo 26 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, dopo le parole: «Il rappresentante di ogni lista di candidati» sono inserite le seguenti: «e delle relative candidature nei collegi uninominali»;
  15-bis. All'articolo 30 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma:
   a) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e»;
   b) al numero 6), le parole: «di lista» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e di lista»;

  15-ter. L'articolo 31 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, B-bis, allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali secondo le disposizioni di cui all'articolo 24; riportano in successione, secondo l'ordine del sorteggio, il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale con accanto il rispettivo contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. A destra del contrassegno sono poste, dall'alto in basso, due linee tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza».

  15-quater. All'articolo 58 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno relativo. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, sulle apposite linee tratteggiate, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome di notorietà del candidato, ovvero dei due candidati, scelti dalla lista collegata nella circoscrizione al candidato nel collegio uninominale per il quale ha espresso il voto. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, questi, pena l'annullamento del secondo voto di preferenza devono essere per candidati di genere diverso. Se il candidato ha due cognomi l'elettore può scrivere uno solo dei due; deve scriverli entrambi se vi è la possibilità che altrimenti possa farsi confusione fra più candidati. In caso di identità di cognome tra candidati, l'elettore scrive sempre il nome ed il cognome. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso il voto di preferenza per candidati compresi nella medesima lista, si intende che ha votato per la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno, ovvero più candidati nel collegio uninominale, il voto è nullo e sono comunque inefficaci le eventuali preferenze espresse. È nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella per la quale l'elettore esprime il voto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere».

  15-quinquies. L'articolo 59 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente: «Art. 59. Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto valido per la lista circoscrizionale cui questo è collegato»;
  15-sexies. All'articolo 67 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, numero 2), terzo periodo, dopo le parole «nonché i rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
  15-septies. All'articolo 68 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato al quale è stato attribuito il voto, il contrassegno che lo identifica e la lista circoscrizionale cui questo è collegato. Enuncia successivamente il nome, ovvero i nomi dei candidati ai quali è attribuito il voto di preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale, dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dal voto espresso per il candidato nel collegio uninominale e per la lista cui questo è collegato.»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole «proclama ad alta voce i voti di lista» sono inserite le seguenti: «e i voti di preferenza».

  15-octies All'articolo 75 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dai rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dai candidati nel collegio uninominale e»;
  15-novies. L'articolo 77 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato collegato con la lista che ha ottenuto la cifra elettorale circoscrizionale più alta;
   2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella lista circoscrizionale nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale prevale il più anziano di età;
   5) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale dei candidati non già proclamati eletti ai sensi del numero 1). Tale cifra è data dal numero di voti validi ottenuti dal candidato nel collegio diviso il totale dei voti validi espressi nel collegio medesimo. Per ciascuna delle liste circoscrizionali cui i candidati sono collegati, dispone in ordine decrescente le cifre individuali dei rispettivi candidati;
   6) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali, il totale dei voti validi della circoscrizione e la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista.»;

  15-decies. All'articolo 79 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»:
   a) al quinto comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
   b) al sesto comma, dopo la parola: «rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dei candidati nei collegi uninominali e»;
   al comma 16, lettera a):
    numero 1), sopprimere le parole da: compresi i voti fino alla fine del numero;
    numero 2), sostituire le parole: dei collegi plurinominali con le seguenti: delle circoscrizioni;
    numero 3), sostituire le parole: dei collegi plurinominali compresi con le seguenti: delle circoscrizioni comprese;
    numero 3), sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: in circoscrizioni comprese;
   dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
  3-bis) verifica se gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse.»;
   dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:
    4-bis) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 4), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 4) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:
    4-ter) se l'esito della verifica è negativo, procede alle ulteriori operazioni di cui ai numeri successivi;
    4-quater) se l'esito della verifica è positivo, procede a un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; a tal fine determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3-bis) la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 4) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 4-bis) ha dato esito positivo.»;
   numero 9-bis), sostituire la lettera g) con la seguente:
   «g) per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera f). In caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'ufficio elettorale circoscrizionale e i seggi eccedentari non sono attribuiti nella medesima circoscrizione, eventualmente uno ciascuno, alle altre liste della circoscrizione che non siano eccedentarie, partendo dalla lista che ha ottenuto fra queste il maggior numero di seggi. Le liste cui non è attribuito il seggio sono considerate liste deficitarie. Corrispettivamente, per ciascuno dei seggi non attribuiti in quella circoscrizione, l'Ufficio determina la circoscrizione nella quale la lista eccedentaria ha ottenuto il maggior numero di seggi e nella quale abbia ottenuto voti la corrispondente lista deficitaria. Per ciascun seggio eccedentario riduce di una unità i seggi spettanti alla lista eccedentaria in quella circoscrizione e aumenta di una unità i seggi spettanti alla lista deficitaria. Nel compimento di queste operazioni l'Ufficio procede partendo dalla lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e procede secondo la relativa graduatoria decrescente.»;
   lettera e), capoverso, sopprimere le parole: «nei collegi plurinominali»;
   dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, determina per ciascuna lista attributaria di seggi il numero dei seggi ai quali non sono già stati proclamati candidati eletti nei collegi uninominali. Al numero di seggi corrispondenti al cinquanta per cento di tali seggi, con arrotondamento all'unità superiore, proclama eletti i candidati della lista circoscrizionale secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4), escludendo i candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1). Al restante numero di seggi proclama eletti i candidati nei collegi uninominali procedendo, sino a concorrenza dei seggi da assegnare, secondo la graduatoria decrescente di cui all'articolo 77, comma 1, numero 5).
  2. Per ciascun collegio uninominale restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).»
   dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  «1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nella medesima circoscrizione al candidato che segue nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4). Con la medesima successione è attribuito al candidato della lista cui era collegato il deputato cessato dalla carica il seggio del collegio uninominale qualora esso rimanga vacante per qualsiasi causa.
  2. Si applicano, quando ne ricorrono le circostanze, le disposizioni di cui all'articolo 84.».